Art. 1. È costituita ai sensi dell’Articolo 36 e seguenti del Codice Civile l’Associazione denominata IndieGesta APS, con sede legale in Borgo Garibaldi, 82, Ceccano (Fr).
Art. 2. L’Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale. L’Associazione non ammette discriminazioni di sesso, di etnia, di lingua, di nazionalità, di credo politico e di fede religiosa. L’Associazione è un centro di vita associativa a carattere volontario e democratico, è aperto a chiunque si occupi di ricerca, promozione e produzione di attività artistiche, culturali, musicali, ambientali e sociali.
Art. 3. Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell’Articolo 5 Comma 1 del Decreto Legislativo 117/2017:
1) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
2) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
3) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
5) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
6) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
7) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
L’Associazione può inoltre svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, quali ad esempio:
- favorire in ogni modo l’aggregazione giovanile agendo anche in collaborazione con altre associazioni, coordinamenti o società;
- promuovere il rispetto e la tutela dell’ambiente tramite campagne di sensibilizzazione ed iniziative volte a favorire una maggiore vivibilità della città ed una maggiore tutela delle sue aree verdi.
Art. 4. L’Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, anche in forma organizzata e continuativa mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprio e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo. L’Associazione può avvalersi di volontari, siano essi associati o meno, nello svolgimento delle proprie attività. Ai volontari possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.
Art. 5. Il numero dei soci è illimitato. All’Associazione possono aderire tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
Art. 6. È prevista la creazione di gruppi culturali nell’ambito di tutto il territorio dell’Unione Europea. Detti gruppi sono parte integrante dell’Associazione e partecipano attivamente a tutte le sue iniziative sia nella propria area di competenza che in tutte le aree in cui è costituito un gruppo dell’Associazione. Ogni gruppo elegge al proprio interno un Responsabile, che fa parte di diritto del Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Art. 7. Per essere ammesso a socio è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, che ne voterà a maggioranza assoluta l’ammissione entro il decorso del settimo giorno. Il richiedente dovrà indicare le proprie generalità e dichiarare espressamente di accettare il presente Statuto. L’approvazione della domanda e il pagamento della quota sociale danno diritto a partecipare alle assemblee dei soci con diritto di voto. Nel caso la domanda venga respinta l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva la prima assemblea ordinaria dei soci. Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
Art. 8. I soci hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative indette dall’Associazione. Ogni socio, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l’elezione degli organi amministrativi dell’Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell’Associazione. Ogni socio ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo entro 7 giorni dalla richiesta. In particolare, l’accesso ai predetti libri potrà avvenire con le seguenti modalità: Condivisione Cartella sullo spazio Google Drive riservato agli atti e ai documenti dell’Associazione.
Art. 9. I soci sono tenuti:
- al pagamento della quota sociale;
- all’osservanza dello Statuto, di eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale mediante versamenti di quote straordinarie.
Art. 10. I soci sono radiati nei seguenti casi:
- quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- quando si rendano morosi del pagamento delle quote sociali ordinarie e straordinarie senza giustificato motivo;
- quando in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all’Associazione.
Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza qualificata. I soci radiati per morosità potranno dietro domanda essere riammessi dopo il pagamento delle quote dovute.
Art. 11. Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’Associazione;
- dai contributi, donazioni o lasciti diversi;
- dal fondo di riserva.
L’Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
L’Associazione ha l’obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Art. 12. Le quote sociali, ordinarie e straordinarie non sono rimborsabili in nessun caso. La quota sociale ordinaria annuale ammonta a 10,00 € per i Soci Attivi, e dà diritto a partecipare a tutte le attività dell’Associazione e a tutte le votazioni inerenti le decisioni e le attività da svolgere durante l’anno, e a 5,00 € per i Soci Simpatizzanti, e dà diritto al semplice possesso della tessera.
Art. 13. Le assemblee dei soci possono essere ordinarie o straordinarie; vengono convocate per lettera o mezzo informatico ai soci, con almeno sette giorni d’anticipo. La seconda convocazione è prevista almeno un’ora dopo la prima.
Art. 14. L’assemblea ordinaria viene convocata ogni anno entro il 31 gennaio. Essa:
- approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- ha facoltà di eleggere il Collegio Sindacale se lo ritiene necessario;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- delibera sui ricorsi presentati di cui all’art. 7.
Art. 15. L’assemblea straordinaria è convocata:
- tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno;
- su richiesta del Collegio Sindacale;
- su richiesta motivata di almeno il 10% degli associati in regola con il versamento della quota associativa;
- in caso di valida presentazione di mozione di sfiducia.
L’assemblea dovrà avere luogo entro venti giorni dalla richiesta.
Art. 16. In prima convocazione l’assemblea sia ordinaria che straordinaria è valida con la presenza di metà dei soci più uno. In seconda convocazione l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e potrà deliberare a maggioranza semplice. Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.
Art. 17. Il Consiglio Direttivo è composto da sette consiglieri, eletti tra i soci dell’Associazione, più eventualmente un rappresentante per ogni gruppo culturale costituito nell’ambito dell’Associazione, e rimane in carica due anni, con la possibilità di essere rieletto. Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno tutte le cariche che lo compongono: Presidente, Vice-Presidente, Tesoriere, Segretario, Responsabile Politiche Ambientali, Responsabile Progetti Europei, Responsabile Cinema Italia. La nomina del Presidente è soggetta a ratifica da parte dei soci votanti. La nomina è ratificata con la maggioranza dei due terzi dei soci votanti, in sede di Assemblea di cui all’Art. 14, in caso contrario il Consiglio Direttivo dovrà presentare una nuova nomina. I soci votanti potranno respingere la nomina del Consiglio Direttivo per un massimo di due volte. La terza nomina si considera automaticamente ratificata se approvata dalla metà più uno dei soci votanti.
Art. 18. I candidati al Consiglio Direttivo sono tenuti a presentare la candidatura al più in sede di Assemblea per il rinnovo dello stesso. Sette giorni prima delle Elezioni, il Consiglio Direttivo stabilisce un Regolamento per la presentazione delle candidature e per l’espletamento del voto, e lo comunica a tutti gli associati attraverso tutti i canali di comunicazione a disposizione. Nei casi in cui sia necessario il voto segreto, gli scrutatori non possono essere scelti tra gli associati candidati al Consiglio Direttivo.
Art. 19. È prevista la sfiducia nei confronti di uno o più membri del Consiglio Direttivo nelle seguenti modalità:
1. il numero minimo di firme previste per la presentazione di mozione di sfiducia è pari a 1/8 dei soci attivi;
2. la mozione si intende accettata se votata dai 2/3 dell’Assemblea.
Art. 20. Il Consiglio ha il compito di realizzare il programma di attività approvato dall’assemblea ed in questo ambito ha i più ampi poteri. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 3 dei suoi membri e , in ogni caso, almeno 12 volte all’anno. È convocato mediante email contenente l’ordine del giorno, inviati 7 giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente; in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano. Di ogni adunanza, il consigliere segretario si occupa di redigere un Verbale e di tenere un Registro delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo, che vanno condivisi con gli associati ad ogni aggiornamento.
Art. 21. Ogni spesa in nome dell’Associazione ed ogni obbligo di essa nei confronti di terzi dovranno essere preventivamente deliberati ed approvati dal Consiglio Direttivo, che ha inoltre i seguenti compiti:
- Deliberare circa l’ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- Predisporre le bozze del bilancio preventivo e consuntivo;
- Individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- Stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell’Associazione;
- Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea.
Art. 22. La rappresentanza dell’Associazione è del Presidente e, in sua assenza, del Vice-Presidente. Il Presidente è il Legale Rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.
Art. 23. Il Collegio Sindacale, se ritenuto necessario, viene eletto dall’assemblea dei soci, rimane in carica almeno due anni ed i suoi membri sono rieleggibili; esso è composto da un Presidente, due Sindaci effettivi ed un Sindaco supplente. Si riunisce ogni volta che lo ritiene opportuno e almeno una volta all’anno per controllare il bilancio e presentare una propria relazione al Consiglio Direttivo e all’assemblea dei soci.
Art. 24. La bandiera dell’Associazione è così strutturata: fondo verde #00CC66, logo dell’associazione in giallo #FFCC00 riportato al centro della stessa.
Art. 25. Lo scioglimento, la cessazione, l’estinzione dell’Associazione vengono ratificati dall’assemblea in seduta straordinaria. L’assemblea nomina un liquidatore e delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.
In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell’Organismo competente ai sensi del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
Art. 26. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016 n. 106 e il D. Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.